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Modalità e criteri di visita,
verifica e controllo per assicurare il
rispetto degli standard minimi
di qualita’ alle Strutture aderenti alla Strada FC
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Verrà costituito un Comitato Tecnico
di Verifica e Controllo, se possibile in coordinamento
con le altre Strade del territorio romagnolo, che
eserciterà, per conto del Consiglio di Amministrazione,
le funzioni di controllo sulla rispondenza dei
requisiti di rispetto degli standard di qualità,
da parte delle strutture di accoglienza e dei prodotti
posti in vendita.
Il Comitato Tecnico di Verifica e Controllo si
avvarrà per il lavoro operativo verso le
aziende di un Tecnico, esterno alla Strada FC ed
all’Associazione, profondo conoscitore dei
prodotti e dell’offerta turistica del territorio.
Il Tecnico incaricato concorderà col CTVC
un piano di lavoro e d’intervento che contempla
una visita approfondita ad ogni azienda aderente
al momento dell’entrata in vigore del presente
Regolamento; la visita gli permetterà di
compilare un particolareggiato questionario rispondente
al possesso dei requisiti minimi di qualità qui
previsti, che il Tecnico consegnerà al CTVC
accompagnato da una breve relazione
Le eventuali carenze riscontrate, saranno comunicate
per lettera alle rispettive aziende, specificando
quanto previsto dal presente Regolamento, ovvero
che esse dovranno comunque essere tassativamente
superate entro il 31 dicembre 2004. Da gennaio
2005, si darà vita ad un nuovo controllo
azienda per azienda, alfine di verificare la sussistenza
dei requisiti da parte di tutti, nonché gli
eventuali correttivi intrapresi dalle aziende prima
risultate carenti (modalità e svolgimento
di questo piano di verifica saranno valutati entro
il mese di dicembre 2004 da una riunione congiunta
del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Tecnico)
Al completamento di tale controllo, le aziende
che risultassero ancora con standard minimi di
qualità insufficienti, come previsto anche
dall’ art. 9 dello Statuto della Strada FC
(Sanzioni per Soci che non adempiano agli impegni
assunti…), saranno sospese temporaneamente
dei diritti associativi e dei servizi della Strada,
fermo restando l’obbligo del pagamento delle
quote sociali; dopodichè, trascorsi ulteriori
2 mesi senza aver ottemperato interventi migliorativi
dei requisiti minimi di qualità, l’azienda
sarà esclusa dall’Associazione e dalla
Strada
Il Tecnico incaricato, eseguirà anche,
volta per volta, l’accertamento preventivo
dei requisiti minimi di qualità, di nuove
richieste per l’ingresso nell’Associazione,
nuove aziende la cui adesione sarà così preventivamente
vincolata al soddisfacimento di tutti i requisiti
previsti dal settore di riferimento
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